Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza
Documento redatto dalla Commissione Tecnica Centrale Libro Genealogico del Gatto di Razza.
Approvato dal MIPAAF con D.M. 12935 del 13.10.2008.
Redazione web a cura di Riccardo Camuffo
Commissione Tecnica Centrale
Definizione
Le Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza (di seguito Norme Tecniche previste dal Disciplinare del Gatto di Razza sono l’insieme delle norme che prevedono:
- la determinazione delle razze feline attraverso gli standard di razza di cui al successivo Allegato A – Standard di razza FIFe;
- la regolamentazione della selezione e della registrazione dei soggetti;
- la concessione dell’Affisso.
Le norme qui comprese sono, altresì, a tutela degli Allevatori e proprietari e sono volte a scoraggiare attività di carattere meramente speculativo/commerciale.
Titolo I - Obiettivi di selezione
1.1 Principi generali
Le Norme Tecniche sono state concepite al fine di tutelare la salute e il benessere del gatto pur nella ricerca del miglioramento selettivo dei gatti di razza pregiata. Gli obiettivi di selezione sono:
- determinazione e fissazione dei caratteri genetici delle varie razze in base agli standard di razza;
- diminuzione della possibilità statistica dell’insorgere di malattie, malformazioni di carattere genetico o problemi di natura comportamentale;
- ampliamento del patrimonio zootecnico con particolare riguardo alle razze cosiddette “rare”;
- valutazione e riconoscimento di nuove razze; Le norme specifiche che regolano l’attività del primo comma sono riportate nell’Allegato B (Regolamento di Allevamento e Registrazione) che è parte integrante delle norme tecniche.
Titolo II - Caratteristiche delle razze
2.1 Caratteristiche Generali e di Razza
Per quanto concerne la descrizione dettagliata tanto delle caratteristiche generali quanto di quelle specifiche della razza, si faccia riferimento all’Allegato A (Standard di razza), che fa parte integrante di queste Norme e che è stato suddiviso in:
- Parte Generale;
- Categoria I - Persiani ed Esotici
- 1.1. Esotici (EXO)
- 1.2. Persiani (PER)
- Categoria II - Peli Semilunghi
- 2.1. American Curl a pelo lungo (ACL)
- 2.2. American Curl a pelo corto (ACS)
- 2.3. Main Coon (MCO)
- 2.4. Norvegese delle foreste (NFO)
- 2.5. Ragdoll (RAG)
- 2.6. Sacro di Birmania (SBI)
- 2.7. Siberiano (SIB)
- 2.8. Angora Turco (TUA)
- 2.9. Turco Van (TUV)
- 2.10. Neva Masquerade (NEM)
- Categoria III - Peli Corti e Somali
- 3.1.Abissino (ABY)
- 3.2.Somalo (SOM)
- 3.3.Bengala (BEN)
- 3.4.Burmilla (BML)
- 3.5.British (BRI)
- 3.6.Burmese (BUR)
- 3.7.Certosino (CHA)
- 3.8.Cornish Rex (CRX)
- 3.9.Devon Rex (DRX)
- 3.10. German Rex (GRX)
- 3.11. Europeo (EUR)
- 3.12. Japanese Bobtail (JBT)
- 3.13. Kurilian Bobtail a pelo lungo (KBL)
- 3.14. Kurilian Bobtail a pelo corto (KBS)
- 3.15. Korat (KOR)
- 3.16. Gatto di Manx (MAN)
- 3.17. Cymrik (CYM)
- 3.18. Egyptian Mau (MAU)
- 3.19. Ocicat (OCI)
- 3.20. Blu di Russia (RUS)
- 3.21. Snowshoe (SNO)
- 3.22. Sokoke (SOK)
- 3.23. Sphynx (SPH)
- 3.24. Don Sphynx (DSP)
- Categoria IV - Siamesi e Orientali
- 4.1. Balinese (BAL)
- 4.2. Orientale a pelo lungo (OLH)
- 4.3. Orientale a pelo corto (OSH)
- 4.4. Siamese (SIA)
- 4.5. Seychellois a pelo lungo (SYL)
- 4.6. Seychellois a pelo corto (SYS)
- 4.7. Peterbald (PEB)
Titolo III - Requisiti per l’ammissione ai Libri
3.1 Ammissione al Libro Genealogico
3.1.1 Al fine del raggiungimento degli obiettivi di selezione, l’UC potrà effettuare controlli relativi alle dichiarazioni prodotte nonché sul rispetto di quanto indicato nell’Allegato B; in particolare possono essere effettuati controlli:
- sempre in caso di richiesta di affisso;
- in caso di registrazione di cucciolata su iniziativa dell’UC o su richiesta dell’allevatore;
- a seguito di documentata segnalazione di mancato rispetto di quanto normato dall’Allegato B anche da parte di terzi;
3.1.2 Soggetti figli di gatti già registrati al Libro Genealogico verranno registrati secondo quanto previsto agli artt. 9 e 10 del Disciplinare del Gatto di Razza .
3.1.3 Soggetti provenienti da:
- Paesi della Comunità Europea
- Paesi membri della Federazione Felina Internazionale (FIFe) europei ed extraeuropei
- da Associazioni Italiane che non detengono Libri Genealogici riconosciuti
- Associazioni estere non FIFe
3.1.4 Nel caso di richiesta di registrazione per razze non riconosciute secondo quanto indicato dal più volte menzionato allegato B), l’UC provvederà all’emissione di una Carta di Registrazione di livello 2. Nel caso di richiesta di registrazione di razze riconosciute con colori non riconosciuti, il libro genealogico provvederà alla registrazione secondo i criteri previsti dall’Allegato B).
3.2 Ammissione con Carta di registrazione
Per l’ammissione alla Carta di Registrazione, il soggetto dovrà essere presentato come novizio in una esposizione internazionale e giudicato, da due giudici internazionali, almeno eccellente rispetto al relativo standard di razza. La documentazione, consistente nella copia del Rapporto di giudizio, sarà inoltrata all’Ufficio Centrale dal Proprietario e/o Allevatore richiedente.
3.3 Novizi
Le razze per cui è consentita l’iscrizione in Esposizione nella classe “novizi” sono solo quelle considerate autoctone (p.e.: Europei, Siberiani, Korat) accompagnate dai regolari documenti di importazione (Allegato B)
Titolo IV - Difetti da esclusione
4.1 Difetti da esclusione Allegato B
Non potranno accedere alla registrazione ai Libri Genealogici tutti i soggetti indicati nell’Allegato B ai punti 2.5/2.6. Nel richiamare i contenuti di cui al punto 2.7 dell’allegato B, l’UC si impegna ad attuare adeguati programmi di screening per sensibilizzare gli allevatori al fine di operare verso il controllo della diffusione delle malattie geneticamente trasmesse migliorando sulle razze feline pregiate il pool genetico nazionale.
Titolo V - Gestione della riproduzione
5.1 Iscrizione delle cucciolate
Sono iscritte al L.G. cucciolate solo di fattrici iscritte al L.G. Non sono iscritte al L.G. cucciolate generate da fattrici di età superiore ai 10 anni Non sono iscritte al L.G.. più di tre cucciolate per fattrice in due anni (24 mesi)
5.2 Riproduzione e cessione dei cuccioli
Le fattrici devono riprodurre a partire dal compimento dell’anno ovvero la fattrice potrà essere coperta solo dopo il decimo mese dalla nascita. Onde scoraggiare la riproduzione di gatte di età inferiore all’anno, le cucciolate saranno registrate previo pagamento di una sovrattassa come penale sul normale costo di registrazione. I cuccioli potranno lasciare la madre solo dopo il compimento della 12° settimana (84 gg completi). Nel caso che il cucciolo sia ceduto prima della 12° settimana l’allevatore o il proprietario saranno soggetti a provvedimento disciplinare.
5.3 Denuncia di Nascita
La denuncia di nascita, redatta su apposito modulo recante tutti i dati dei riproduttori, la data di nascita e quella di monta, dovrà pervenire all’U.C., a cura del proprietario e/o dell’Allevatore della fattrice, entro 30 giorni dalla data di nascita. Se la denuncia sarà inoltrata tra il 30 e il 60 giorno, il costo sarà raddoppiato rispetto alla norma. Dopo i 60 giorni dalla data di nascita, la domanda sarà sottoposta all’approvazione dell’U.C. e, se accettata, avrà costo quadruplo rispetto alla norma.
5.4 Dichiarazione di Monta
Nel caso in cui il proprietario dello stallone sia differente dal proprietario della fattrice, la denuncia di nascita dovrà essere accompagnata dalla “Dichiarazione di Monta”. Inoltre se il maschio non è iscritto al L.G.. dovrà essere prodotta copia ufficiale del Certificato Genealogico o Anagrafico del padre. In tal caso il costo della denuncia sarà incrementato, secondo le tariffe correnti, di una quota per la registrazione dell’ascendenza paterna. Si suggerisce che gli accordi di monta siano normati fra le parti per iscritto.
5.5 Fecondazione
La fecondazione di una femmina può avvenire mediante monta naturale o fecondazione artificiale certificata da un medico veterinario. Tale certificazione deve essere inviata a corredo della documentazione di cui al punto precedente.
5.6 Certificati Genealogici
5.6.1 I certificati geneaologici saranno rilasciati solo al proprietario della fattrice, che è anche proprietario della cucciolata, in base alla denuncia di nascita inviata nei termini previsti dagli articoli precedenti. Nel caso di smarrimento su richiesta del legittimo proprietario verrà rilasciato apposito duplicato. 5.6.2 La domanda di iscrizione al Libro Genealogico per i cuccioli di una cucciolata registrata può essere prodotta a discrezione dell’allevatore entro il sesto mese dalla data di nascita; 5.6.3 Passato il termine dei sei mesi indicato, è sempre possibile inoltrare domanda di iscrizione al Libro Genealogico per un soggetto appartenente ad una cucciolata correttamente registrata; in questo caso l’UC si riserva di praticare tariffe maggiorate per evadere la pratica.
5.7 Clausola Not For Breeding (NFB)
5.7.1 Potranno essere rilasciati Certificati Genealogici con la dicitura NFB. Tale indicazione negherà l’accesso all’iscrizione ai Libri alle eventuali discendenze. 5.7.2 L’iscrizione al Libro con la dicitura NFB viene richiesta dall’allevatore con opportuna motivazione rientrante nella casistica prevista al punto successivo o su istanza dell’UC. La clausola sarà riportata sul Certificato Genealogico e sull’eventuale passaggio di proprietà. 5.7.1 Nel caso l’allevatore dovesse cedere un soggetto con la clausola NFB senza averlo indicato nella richiesta del Certificato Genealogico, lo stesso dovrà essere restituito all’UC per permettere l’emanazione del certificato genealogico corretto. La richiesta del documento comporterà una spesa. 5.7.3 La clausola ‘Not For Breeding’ sarà attribuita dall’UC nei seguenti casi e riportati sul certificato genealogico con i codici alfabetici sottoriportati:
- difetti generali per tutte le razze di cui all’Allegato A, Standard di razza, Parte Generale riconducibili a difetti trasmissibili alla prole;
- difetti da squalifica per tutte le razze di cui all’Allegato A, Standard di razza, Parte Generale riconducibili a difetti trasmissibili alla prole;
- in presenza di malattie genetiche (es. PKD/HCM/PK-Def) certificate;
Titolo VI - Registrazione di un Affisso
6.1 Definizione di Affisso
L’Affisso è la possibilità di fregiarsi di un appellativo, opportunamente registrato a cura dell’UC, che identifica univocamente i gatti prodotti da un allevamento
6.2 Soggetti richiedenti l’Affisso
6.2.1 L’affisso verrà rilasciato a:
- singolo Socio ANFI;
- coniugi o coppie di conviventi, purché entrambi Soci ANFI;
- due o più persone che lo richiedano sulla base di accordi personali (società di fatto o di persone) purché tutti siano Soci ANFI;
6.3 Requisiti minimi
I requisiti minimi per il riconoscimento di un affisso sono:
- piena proprietà di una femmina
- confermata capacità riproduttiva dei soggetti di cui sopra;
- nascita di una cucciolata, viva e iscritta al L.G. presso l’allevatore che ne fa richiesta.
6.4 La richiesta di Affisso
6.4.1 La richiesta è volontaria e dovrà essere inoltrata all’Ufficio Centrale attraverso la compilazione dell’apposito modulo predisposto dall’ANFI. 6.4.2 L’UC provvederà all’invio di un supervisore il quale relazionerà, con parere scritto, sulla tenuta dei soggetti, i locali in cui vivono, lo stato di salute ed aggiornerà il censimento dei soggetti presenti presso l’allevatore richiedente. La concessione dell’Affisso è subordinata all’esito positivo di tale relazione. 6.4.3 Dal momento che è vietato cedere soggetti ai negozi di animali o domiciliarli presso gli stessi con lo scopo di cederli a terzi, il Socio che sia titolare di negozio o magazzino in cui si vendono prodotti per animali potrà richiedere l’Affisso previa autocertificazione che nel negozio o magazzino non vengono tenuti gatti allo scopo della vendita a terzi; 6.4.4 Il richiedente potrà indicare per l’Affisso sino a un massimo di tre nomi fra i quali ne verrà scelto uno, previa verifica di disponibilità del nome. Il nome non potrà essere più lungo di 15 lettere (compresi eventuali spazi). Poiché il nome viene riconosciuto a livello mondiale dalla FIFe esso sarà sottoposto all’attenzione dell’incaricato FIFe, che indicherà con quale nome potrà avvenire la registrazione nell’apposito Albo internazionale.
6.5 Hosting (affidamento)
6.5.1 I soggetti componenti l’allevamento salvo quelli previsti quale numero minimo, tempo per tempo vigente, per la richiesta di Affisso, potranno vivere anche presso terzi. Per le femmine indicate come fattrici dovrà essere comunicato all’UC con apposito modulo, a cura dell’allevatore, la persona e l’indirizzo presso il quale saranno reperibili, onde poter inviare eventuali controlli (es: controlli di cucciolata) senza incertezze e ritardi. L’hosting sarà registrato sulla banca dati tenuta dall’ANFI 6.5.2 L’affidamento è consentito solo sul territorio nazionale. 6.5.3 La variazione del nominativo e dell’indirizzo relativo della persona affidataria deve essere comunicata entro 30 giorni dall’affido all’UC. 6.5.4 Coloro che si avvalgono dell’affidamento devono in ogni caso rispettare le normative vigenti in termini di benessere e salute degli animali. 6.5.5 Non è da considerarsi hosting un periodo fino ad un massimo di due mesi per le monte di soggetti data anche all’estero
6.6 Mantenimento dell’Affisso
6.6.1 Per il mantenimento dell’Affisso si seguiranno le inerenti regole FIFe (All. B) tempo per tempo vigenti.
6.7 Riconoscimento retroattivo dell’Affisso
6.7.1 I soggetti nati senza affisso che raggiungano il titolo di Campione Internazionale in esposizioni ANFI/FIFe, potranno avvalersi dell’affisso nel momento in cui l’allevatore ne dovesse diventare titolare. La richiesta sarà a cura dell’allevatore stesso.
6.8 Identificazione dei soggetti
6.8.1 Ogni soggetto dovrà essere identificabile tramite l’inserimento di microchip. 6.8.2 La comunicazione all’UC, per la registrazione sull’anagrafica del soggetto, dovrà pervenire a cura dell’allevatore/proprietario tramite dichiarazione medico-veterinaria.
6.9 Obblighi degli allevatori
6.9.1 È fatto obbligo ad ogni allevatore e/o proprietario la segnalazione delle variazioni inerenti i soggetti del proprio allevamento entro sei mesi dalla data di modifica. a) passaggi di proprietà: su apposito modulo controfirmato da entrambe le parti b) dichiarazione di morte/furto/smarrimento: con semplice autocertificazione; c) variazione dello stato fisiologico riproduttivo del soggetto con certificazione medica;
Titolo VII - Controlli
7.1 Obbligatorietà
L’Allevatore/Proprietario di soggetti iscritti al L.G.., al fine di garantire l’emissione di documenti regolari e veritieri, è obbligato a consentire l’effettuazione dei seguenti controlli, secondo quanto disposto dall’art. 18 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza. Ove non vi fosse la collaborazione dell’Allevatore/Proprietario, il caso sarà sottoposto all’UC per opportuni provvedimenti.
7.2 Casi
I controlli possono avvenire su:
- Iniziativa del L.G. per il rilascio di pedigree con genealogie controverse e per la concessione degli Affissi
- Richiesta del Proprietario/Allevatore
- Denuncia di terzi al L.G. accompagnata da idonea e comprovata documentazione veterinaria
7.3 Tipologia dei test
7.3.1 Test di paternità/maternità in caso sorgano dubbi sulla correttezza delle dichiarazioni di nascita o per determinati casi particolari sottoposti all’attenzione della CTC da parte dell’UC; 7.3.2 test specifici riguardanti la salute del gatto e le condizioni sanitarie dell’allevamento.
7.4 Effettuazione
I prelievi dovranno essere effettuati:
- Da un veterinario in presenza di un rappresentante del L.G.;
- Presso uno Studio Veterinario e/o direttamente presso l’allevamento
- I test diagnostici dovranno essere effettuati presso laboratori accreditati competenti territorialmente
- I prelievi dovranno essere oggettivamente e unicamente riconducibili ad un determinato soggetto, per cui lo stesso sarà fornito di microchip, se sprovvisto, al momento del prelievo.
VISTO si approva: Il Direttore Generale (Giuseppe Blasi)