Il Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza

Documento redatto dalla Commissione Tecnica Centrale Libro Genealogico del Gatto di Razza. Approvato dal MIPAAF con D.M. 12935 del 13.10.2008.
Redazione web a cura di Riccardo Camuffo Commissione Tecnica Centrale

Art. 1

  1. Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo del 29 dicembre 1992 n. 529, il libro genealogico dei gatti di razza è istituito e gestito dall’Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI), giuridicamente riconosciuta con D.M. del 6 agosto 1997, ed è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa dell’Unione Europea.

Art. 2

  1. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo dei gatti di razza pregiata. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte, secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Art. 3

  1. Allo svolgimento delle attività del Libro, l’ANFI provvede mediante:
    • La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
    • L’Ufficio Centrale (UC) del libro genealogico;
    • Il Corpo degli Esperti. (CdE).

Art.4 - Commissione Tecnica Centrale

  1. La CTC studia e determina i criteri per il miglioramento dei gatti di razza, gli indirizzi di selezione, compresa l’ammissione al Libro Genealogico di nuove razze riconosciute e propone modifiche al presente disciplinare.
  2. La CTC è composta da:

  1. un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti necessari al funzionamento del presente disciplinare;
  2. un rappresentante dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  3. un rappresentante del Ministero della salute – servizi veterinari;
  4. due esperti in zootecnica felina, nominati dal MIPAAF tra nominativi proposti dall’ANFI, di cui almeno uno docente o ricercatore universitario;
  5. 4 rappresentanti degli allevatori, appartenenti ai diversi raggruppamenti di razza, nominati dal Consiglio Direttivo dell’ANFI;
  6. il Coordinatore del Corpo degli esperti;
  7. il Presidente dell’ANFI o suo delegato;

  1. Il segretario nazionale o un suo delegato partecipa alle riunioni della CTC con funzioni di segretario e senza diritto di voto;
  2. la CTC elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.
  3. I componenti della Commissione restano in carica per un triennio. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più componenti, gli stessi saranno sostituiti con le modalità indicate dal presente disciplinare.
  4. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vicepresidente. La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima della data di riunione. Di ogni riunione della CTC sarà redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
  5. La Commissione ha facoltà, per l’esame di particolari problemi, di costituire appositi gruppi di lavoro

Art. - 5 Ufficio Centrale del Libro Genealogico

  1. L’UC del libro genealogico provvede a:
    • garantire l’operatività del libro genealogico;
    • compilare ed aggiornare moduli e schedari;
    • ad effettuare l’elaborazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalle norme tecniche ai fini della valutazione dei soggetti;
    • rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare;
    • controllare, anche attraverso ispezioni, allevamenti o singoli soggetti, a garanzia della veridicità delle dichiarazioni al libro genealogico per iscrizione di cucciolate o soggetti;
  2. L’UC è composto dall’insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature necessarie all’adempimento degli scopi e finalità di cui al precedente articolo 2 ed è coordinato dal Segretario nazionale del libro. Responsabile dell’attività dell’UC, dell’applicazione del disciplinare e delle norme tecniche e dell’attuazione delle delibere della CTC è il Presidente Nazionale dell’ANFI.

Art. 6 - Corpo degli Esperti

  1. Il Corpo degli Esperti, composto da tecnici specializzati iscritti in apposito Albo istituito dall’ANFI è regolato da apposite norme tecniche, predisposte dall’UC su conforme parere della CTC, ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 7 - Registro degli Allevatori e Proprietari

  1. È istituito il Registro degli Allevatori e dei Proprietari, nel quale sono iscritti:
    • gli allevatori, cioè i proprietari di una femmina che abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta al libro genealogico;
    • i proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico.

Art. 8

  1. Il Libro genealogico comprende:

  1. Libro Origini Italiano (LOI);
  2. Libro Italiano Riconosciuti (LIR);
  3. Registro Carta di Registrazione (CREG).

Art. 9 - Libro Origini Italiano (LOI)

  1. Il LOI è il libro nel quale vengono iscritti i gatti di razza. Possono essere iscritti i soggetti, maschi e femmine, con almeno tre generazioni di ascendenti note e riconosciute ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.
  2. Possono essere iscritti al LOI:

  1. i soggetti figli di genitori iscritti al LOI;
  2. i soggetti figli di genitori iscritti al LIR, ma con almeno tre generazioni note di ascendenti;
  3. i soggetti stranieri con almeno tre generazioni note e riconosciute, provenienti da altri LOI riconosciuti equipollenti dall’ANFI ed in possesso dei caratteri di razza previsti nelle norme tecniche.

Art. 10 - Libro Italiano Riconosciuti (LIR)

  1. Il LIR è il libro nel quale vengono iscritti i gatti di razza, maschi e femmine, con almeno due generazioni di ascendenti note e riconosciute ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.
  2. Possono essere iscritti al LIR:

  1. i soggetti figli di genitori iscritti al LIR;
  2. i soggetti di cui uno dei due genitori è iscritto alla CREG, ma con almeno due generazioni note di ascendenti;
  3. i soggetti stranieri con almeno due generazioni note provenienti da altri LIR riconosciuti equipollenti dall’ANFI ed in possesso dei caratteri di razza previsti nelle norme tecniche.

Art. 11 - Carta di Registrazione (CREG)

  1. Nel registro Carta di Registrazione possono essere iscritti:
    • i soggetti, maschi e femmine, con una sola generazione nota di ascendenti ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche per la razza di appartenenza (Livello di registrazione 1 o CREG 1);
    • i soggetti dei quali non risulti l’origine, ma che presentino i caratteri di tipicità della razza, tali da farli ritenere di razza pura (Livello di registrazione 0 o CREG 0).
  2. Le iscrizioni sono effettuate sulla base della aderenza allo standard di razza, descritto nelle norme tecniche.
  3. L’elenco delle razze descritte nelle norme viene aggiornato dalla CTC

Art. 12 - Identificazione dei soggetti iscritti al Libro genealogico

  1. I criteri concernenti l’identificazione dei soggetti iscritti al libro genealogico sono riportati nelle norme tecniche.

Art. 13 - Obiettivi di selezione

  1. Le attività di miglioramento selettivo, di cui al presente disciplinare, sono svolte sotto la vigilanza del MIPAAF, ed hanno i seguenti obiettivi:

  1. determinazione e fissazione dei caratteri genetici delle varie razze in base agli standard di razza;
  2. diminuzione della possibilità statistica dell’insorgere di malattie, malformazioni di carattere genetico o problemi di natura comportamentale; c) ampliamento del patrimonio zootecnico con particolare riguardo alle razze cosiddette “rare”;
  3. valutazione e riconoscimento di nuove razze.

Art. 14

  1. Le mostre, le esposizioni e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i soggetti iscritti al libro genealogico sono organizzate secondo le apposite norme tecniche, predisposte dall’UC su conforme parere della CTC ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 15

  1. Per il funzionamento del libro genealogico è costituita, presso l’ANFI, un’unica banca dati contenente le informazioni riguardanti gli allevamenti aderenti, i proprietari ed ogni singolo soggetto iscritto al libro genealogico.
  2. La banca dati è strutturata ed organizzata in modo da consentire l’agevole e tempestiva consultazione dei libri, di cui all’art. 8, ed il rilascio di certificati ufficiali.
  3. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni mediante:
    • Modello “Dichiarazione di monta” redatto dal proprietario dello stallone qualora sia differente dal proprietario della fattrice;
    • Modello “Denuncia di nascita” redatto dal proprietario della fattrice;
    • Modello “Domanda di iscrizione al libro genealogico” predisposto dall’UC deve contenere tutte le notizie, necessarie alla corretta iscrizione dei soggetti al LOI/LIR/CREG, e deve essere inoltrato, debitamente compilato firmato e datato, dal proprietario della fattrice nei tempi previsti dalle norme tecniche.
    • Modello “Scheda per la valutazione morfologica” compilato e firmato da un esperto di razza ed inoltrato dal proprietario del soggetto per le finalità indicate nelle norme tecniche
  4. I modelli, di cui al precedente punto, sono predisposti dall’UC ed approvati dalla CTC e devono essere compilati ed inviati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche.
  5. Le informazioni contenute nella banca dati consentono:
    • la gestione informatica ed il mantenimento del Registro degli allevatori e dei proprietari e dei LOI, LIR e CREG;
    • il rilascio di certificati ufficiali:
      1. Certificato genealogico
      2. Certificato di iscrizione per soggetti iscritti al CREG

Art. 16 - Certificati del libro genealogico

  1. Certificato Genealogico.
    Il certificato genealogico viene rilasciato all’allevatore (o al proprietario) che ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dalle Norme Tecniche. Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo certificato originale, su richiesta motivata dell’allevatore o proprietario potrà essere rilasciato un secondo certificato genealogico sul quale verrà stampata in evidenza la parola “DUPLICATO”. Sul certificato genealogico vengono registrati l’iscrizione al LOI o al LIR il nome dell’allevatore e, progressivamente, i nomi degli eventuali successivi proprietari. La richiesta di rilascio del certificato genealogico, ovvero la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà su detto certificato costituisce domanda di iscrizione al libro genealogico di cui all’art. 8 e comporta pertanto l’accettazione, da parte dell’allevatore o del proprietario richiedente, di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare.
  2. Certificato di iscrizione per soggetti iscritti al registro CREG.
    Il certificato di iscrizione per soggetti iscritti al registro CREG0 viene rilasciato all’allevatore o al proprietario che ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dalle norme tecniche. La richiesta di rilascio del certificato di iscrizione al registro CREG, ovvero la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà su detto certificato costituisce domanda di iscrizione al libro genealogico di cui all’art. 8 e comporta pertanto l’accettazione, da parte dell’allevatore o del proprietario richiedente, di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare.
  3. Eventuali altri moduli, registri e schede che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento del servizio, saranno ideati e approvati preventivamente dalla CTC.

Art. 21

  1. Al finanziamento delle attività del libro genealogico l’ANFI provvede con risorse tratte da:
    • quote associative;
    • proventi per servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale;
    • contributi utili allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
    • contributi comunitari, statali e regionali in applicazione di leggi in materia di zootecnia;
    • altre eventuali entrate.

Art. 22

  1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico hanno valore ufficiale.
  2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito sarà perseguito a norma di legge.

Art. 23

  1. Le modifiche del presente disciplinare, d’iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o proposte dall’ANFI su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 24 Norme Tecniche

  1. Le norme tecniche relative al libro genealogico, quelle relative al corpo degli esperti e quelle seulle mostre ed esposizioni, costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
  2. Le modifiche alle norme tecniche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall’ANFI previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest’ultimo.


VISTO si approva: Il Direttore Generale (Giuseppe Blasi)

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  • Ultima modifica: 2009/10/18 15:21
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