D.M. 26 luglio 1994
Ambito di applicazione
Il decreto ministeriale MIPAAF del 26.07.1994 stabilisce, secondo quanto prescritto dall’art.3 della legge 15 gennaio 1991, n.30, i criteri che devono possedere le associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici.
Redazione web a cura di Riccardo Camuffo
Commissione Tecnica Centrale
Il testo della norma
D.M. 26 luglio 1994
Attuazione dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale».
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale» ed in particolare l'art. 3 che prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca con proprio decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici;
- Visto il decreto legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992, recante «attuazione della direttiva 91/174/CEE» relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza ed in particolare l'art. 2, comma 1 che prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca con proprio decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici ed i registri anagrafici;
- Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che detto dicastero succeda in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanità con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991;
- Vista la decisione n. 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per bovini riproduttori di razza pura;
- Vista la decisione n. 89/509/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura;
- Vista la decisione n. 90/254/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura;
- Vista la decisione n. 92/353/CEE della Commissione dell'11 giugno 1992 che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri per gli equidi registrati; Considerata l'importanza di determinare i criteri di approvazione o di riconoscimento delle associazioni di allevatori che tengono od istituiscono libri genealogici;
- Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla predisposizione di quanto previsto dal citato art. 3 della legge 30/91 «Disciplina della riproduzione animale»;
Decreta:
1.1 Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 o ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, devono;
- avere personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente;
- essere regolati da uno statuto che non preveda discriminazioni tra i soci;
- essere in possesso dei requisiti tecnico‐organizzativi previsti dal presente decreto.
1.2. A livello periferico l'attività dei libri genealogici e dei controlli funzionali è svolta da associazioni di allevatori organizzate su base provinciale, interprovinciale o regionale purché in possesso di personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente.
1.3. I requisiti indicati nel precedente comma 1 sono richiesti anche alle associazioni di allevatori, organizzazioni di allevamento e imprese private che intendano tenere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, registri per i suini ibridi riproduttori.
2.1 Le associazioni nazionali di allevatori, gli enti, le organizzazioni di allevamento e le imprese private, di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico¬strutturali:
- disponibilità di un patrimonio zootecnico quantitativamente sufficiente a realizzare un programma di miglioramento genetico o ad assicurare la conservazione di razze, popolazioni o gruppi etnici a limitata diffusione;
- capacità di raccogliere i dati e di esercitare i controlli necessari ad una regolare tenuta delle genealogie;
- capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche per la realizzazione di programmi di miglioramento genetico o di conservazione della razza.
2.2 Le associazioni nazionali di allevatori, gli enti, le organizzazioni di allevamento e le imprese private medesimi, attraverso la redazione di appositi disciplinari, devono aver definito:
- gli obiettivi di selezione che per le sole razze equine devono concordare con gli obiettivi basilari definiti dall'associazione di allevatori che tiene il libro genealogico di origine della razza;
- le caratteristiche della razza o razze;
- il sistema di identificazione degli animali;
- il sistema di registrazione delle genealogie;
- le modalità di utilizzazione dei dati zootecnici che consentono di valutare il valore genetico degli animali;
- l'organizzazione del libro genealogico in varie sezioni in presenza di modalità diverse d'iscrizione degli animali o di particolari caratteristiche che tipicizzano determinati animali;
- i princìpi riguardanti l'eventuale ammissione di ascendenti iscritti ad uno o più libri genealogici di razze diverse.
3. Le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento, gli enti e le imprese private che già gestiscono, a livello nazionale o periferico, libri genealogici o registri anagrafici, per quanto necessario, dovranno conformarsi alle disposizioni del presente decreto.