Cosa è un Libro Genealogico e come viene istituito

La definizione giudirica di Libro Genealogico e delle modalità della loro istituzione è contenuta nella legge 30/91 (art.3 e allegati), il cui campo di applicazione viene esteso con il successivo decreto legislativo 529/92.

“Per Libro Genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità, giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive”. “I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del MIPAAF, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste”.

Oltre ad essere in possesso personalità giuridica, quindi, la Associazione di allevatori deve soddisfare un insieme di altri requisiti, che il MIPAAF ha definito con il D.M. 26 luglio 1994. Tali requisiti sono di natura tecnico-organizzativa (es. norme statutarie non discrimanti, patrimonio zootecnico di rilevo, capacità di esercitare controlli, di stabilire e manutenere un sistema corente di identificazione e registrazione, di gestire in modo appropriato le basi dei dati zootecnici, etc.). La legge 30/91 sulla “produzione animale” ha armonizzato un insieme di precedenti dispositivi alle direttive della UE e si è quindi focalizzata sugli animali da reddito e su quelli rilevanti dal punto di vista zootecnico e commerciale (come ad esempio i cavalli).

La approvazione della direttiva europea 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, successiva alla legge 30/91, ha imposto agli stati membri di estendere a tutte le specie e razze che siano oggetto di commercializzazione quanto in precedenza stabilito per le razze e specie da reddito. L'art.1, infatti, recita: “Ai fini della presente direttiva, si intende per animali di razza: ogni animale d'allevamento contemplato nell'allegato II del trattato, i cui scambi non siano ancora stati oggetto di regolamentazione comunitaria zootecnica più specifica e che sia iscritto oppure registrato in un registro o in un libro genealogico tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta”. Questo significa tutti gli animali, per essere ceduti come animale di razza, devono seguire, nei paesi dell'Unione, le stesse regole di registrazione ed identificazione. La direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 529/92: da questo momento, quindi, anche per il “Gatto” esiste, dal punto di vista giuridico, una definizione normativa.

L'ANFI, dopo aver ottenuto la personalità giuridica, ha iniziato l'iter per il riconoscimento ed è -ad oggi- l'unica associazione italiana che sia stata ritenuta idonea, ai sensi del D.M. 26 luglio 1994, alla tenuta di un Libro Genealogico, il cui disciplinare è stato emesso con DM 22790 del 05.06.2006. La versione definitiva del disciplinare e delle Norme Tecniche, approvato con il DM 12953 del 13.10.2008, completa questo lungo percorso.




Riccardo Camuffo Commissione Tecnica Centrale

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  • Ultima modifica: 2009/10/18 15:15
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