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Legge 15 gennaio 1991, n. 30

La legge 30/91, che disciplina la riproduzione animale, istituisce per le specie e razze da reddito o di rilevante interesse economico i libri genealogici e i registri anagrafici, che saranno normati per le specie e razze qui non previste nel successivo decreto legislativo 529/92, attuazione della direttiva comunitaria 91/174/CEE. La legge 30/91 è fondamentale in quanto riordina, nella prospettiva delle normative comunitarie, la materia e pone un punto fermo relativamente alle modalità generali di tenuta dei libri genealogici, del ruolo di garanzia e di controllo del MIPAAF (allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste) e di quello delle associazioni di allevatori che siano state ritenute idonee alla loro gestione.

Legge 15 gennaio 1991, n.30

Disciplina della riproduzione animale (in G.U. n. 24 del 29.1.1991, pag. 3)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:

Capo I
LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME

Art. 1.
  1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.
  2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.
  1. La Presente legge disciplina:
    1. l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;
    2. l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato;
    3. lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;
    4. lo svolgimento delle valutazioni generiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
    5. la riproduzione animale.
    Art. 3.
    1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.
    2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b., dell'articolo 2, svolgendo le relative valutazioni generiche, ed i libri genealogici di specie e razza per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
    3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.
    4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri del suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di Imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
    Art. 4.
    1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonché l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3.
    2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

    Capo II
    RIPRODUZIONE ANIMALE

    Art. 5.
    1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:
      1. in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'articolo 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltreché al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;
      2. per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
    2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:
      1. l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;
      2. l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.
    3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.
    4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.
    5. È vietato, per le specie equina e suina l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.
    6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni o altro materiale riproduttivo provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti. dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.
    7. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
    Art. 6.
    1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.
    Art. 7.
    1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni, provenienti da animali originari di tali Paesi.
    2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
    3. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
    Art. 8.
    1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23.agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:
      1. istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;
      2. requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;
      3. certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;
      4. requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.

    Capo III
    SANZIONI

    Art. 9.
    1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5. si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:
      1. il pagamento della somma di lire duemilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;
      2. il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;
      3. il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
      4. il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire duecentomila, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.
    2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a., b., c. e d. del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore.
    Art. 10.
    1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:
      1. è escluso il pagamento in misura ridotta;
      2. il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne da comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

    Capo IV
    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 11.
    1. I disciplinari di cui all'articolo 3 attualmente vigenti in materia di istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.
    Art. 12.
    1. L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. - 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
      1. da veterinari iscritti all'albo professionale;
      2. da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di inseminazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme».

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella "Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


    Roma, addì 15 gennaio 1991
    COSSIGA
    ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
    SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

    Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

    ALLEGATO

    (articolo 2; articolo 3. comma 4)

    Libro genealogico

    Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità, giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

    Registro anagrafico

    Per registro anagrafico si intende il registro tenuto una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

    Registro dei suini ibridi.

    Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

    Riproduttore di razza pura.

    Per riproduttore di razza pura si intende un animale della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina e suina iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico stessa razza.

    Riproduttore equino di razza.

    Per riproduttore equino di razza si intende un animale della specie equina proveniente dall'incrocio o meticciamento programmato di animali di diverse razze pure della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

    Riproduttore suino ibrido.

    Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:
    1. che provenga da un incrocio pianificato:
      1. tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
      2. tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
      3. ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1. e 2.;
    2. che sia iscritto in un registro.

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