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normative:legge_30_1991 [2009/08/11 18:10] 1 |
normative:legge_30_1991 [2009/10/18 15:27] 1 |
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Linea 6: | Linea 6: | ||
La legge 30/91, che disciplina la riproduzione animale, istituisce per le specie e razze da reddito o di rilevante interesse economico i libri genealogici e i registri anagrafici, che saranno normati per le specie e razze qui non previste nel successivo decreto legislativo 529/92, attuazione della direttiva comunitaria 91/174/CEE. | La legge 30/91, che disciplina la riproduzione animale, istituisce per le specie e razze da reddito o di rilevante interesse economico i libri genealogici e i registri anagrafici, che saranno normati per le specie e razze qui non previste nel successivo decreto legislativo 529/92, attuazione della direttiva comunitaria 91/174/CEE. | ||
La legge 30/91 è fondamentale in quanto riordina, nella prospettiva delle normative comunitarie, la materia e pone un punto fermo relativamente alle modalità generali di tenuta dei libri genealogici, del ruolo di garanzia e di controllo del MIPAAF (allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste) e di quello delle associazioni di allevatori che siano state ritenute idonee alla loro gestione. | La legge 30/91 è fondamentale in quanto riordina, nella prospettiva delle normative comunitarie, la materia e pone un punto fermo relativamente alle modalità generali di tenuta dei libri genealogici, del ruolo di garanzia e di controllo del MIPAAF (allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste) e di quello delle associazioni di allevatori che siano state ritenute idonee alla loro gestione. | ||
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===== Il testo della norma ===== | ===== Il testo della norma ===== |