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normative:legge_30_1991 [2009/08/11 18:05]
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normative:legge_30_1991 [2018/06/18 23:41]
Linea 1: Linea 1:
-====== Legge 15 gennaio 1991, n. 30 ====== 
- 
- 
-===== Ambito di applicazione ===== 
-La legge 30/91 che disciplina la riproduzione animale istituisce per le specie e razze da reddito o di rilevante interesse economico i libri genealogici e i registri anagrafici. ​ 
-Il successivo decreto legislativo 529/92, attuazione della direttiva comunitaria 91/174/CEE, estenderà anche alle specie e alle razze non contemplate dal presente dispositivo l’istituzione dei libri genealogici e dei registri anagrafici. 
-La legge 30/91 è comunque fondamentale in quanto riordina, nella prospettiva delle normative comunitarie,​ la materia e pone un punto fermo relativamente alle modalità generali di gestione dei libri genealogici,​ del ruolo di garanzia e di controllo del MIPAAF (allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste) e di quello delle associazioni di allevatori riconosciute e ritenute idonee alla loro tenuta. ​ 
- 
-===== Il testo della norma ===== 
-=== Legge 15 gennaio 1991, n.30 === 
-// Disciplina della riproduzione animale (in G.U. n. 24 del 29.1.1991, pag. 3) // 
-<​html>​ 
-<​center>​ 
-La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:<​br>​ 
-<​strong>​IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA</​strong>​ 
-</​center>​ 
-la seguente legge:<​br>​ 
-<​center><​h3>​Capo I <​br>​LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME</​h3></​center>​ 
-<​strong><​center>​Art. 1.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<​li>​In attuazione delle direttive comunitarie,​ la presente legge individua, ai  
-sensi e per gli effetti dell'​articolo 117 della Costituzione,​ i principi ​ 
-fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le  
-funzioni trasferite alle regioni in materia. </li> 
-<​li>​Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria,​ le disposizioni ​ 
-della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale ​ 
-e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di  
-riforma economico-sociale della Repubblica. </li> 
-</ol> 
-<br> 
-<​strong><​center>​Art. 2.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<​li>​La Presente legge disciplina: ​ 
- <ol style="​color:​ #515151; list-style-type:​lower-alpha;">​ 
- <​li>​l'​istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di  
- interesse zootecnico del libro genealogico,​ così come definito ​ 
- nell'​allegato;​ </li> 
- <​li>​l'​istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, ​ 
- per le quali non siano istituiti i libri genealogici,​ del relativo ​ 
- registro anagrafico, così come definito nell'​allegato;​ </li> 
- <​li>​lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie ​ 
- o razze di bestiame di interesse zootecnico; </li> 
- <​li>​lo svolgimento delle valutazioni generiche dei riproduttori,​ così  
- come definiti nell'​allegato,​ delle stesse specie o razze di bestiame, ​ 
- secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri  
- genealogici o registri anagrafici; </li> 
- <​li>​la riproduzione animale.</​li>​ 
-</li> 
-</ol> 
-<​strong><​center>​Art. 3.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<li>I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro ​ 
- dell'​agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di  
- allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in  
- possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'​agricoltura ​ 
- e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate ​ 
- associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'​essi con  
- decreto del Ministro dell'​agricoltura e delle foreste. ​ 
- Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'​Ente ​ 
- nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede ​ 
- altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro  
- genealogico dalla stessa istituito.</​li>​ 
-<li>I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, ​ 
- razza o altro tipo genetico, dall'​Associazione italiana allevatori (AIA)  
- in conformità ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i  
- registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui  
- alla lettera b., dell'​articolo 2, svolgendo le relative valutazioni ​ 
- generiche, ed i libri genealogici di specie e razza per le quali non  
- esiste un'​associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al  
- comma 1. Gli anzidetti disciplinari,​ i registri anagrafici e i libri  
- genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro ​ 
- dell'​agricoltura e delle foreste. </li> 
-<li>I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore ​ 
- sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che  
- formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'​allevamento delle razze  
- medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive ​ 
- dell'​Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). ​ 
- Con decreto del Ministro dell'​agricoltura e delle foreste, fermi gli  
- accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, ​ 
- morfologici ed attitudinali,​ nonché le modalità per l'​inserimento dei  
- cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni ​ 
- idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.</​li>​ 
-<​li>​In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, ​ 
- previa approvazione del Ministro dell'​agricoltura e delle foreste, i  
- registri del suini ibridi, così come definiti nell'​allegato,​ da parte di  
- Imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata ​ 
- dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro  
- genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati ​ 
- anch'​essi con decreto del Ministro dell'​agricoltura e delle foreste.</​li>​ 
-</ol> 
-<​strong><​center>​Art. 4.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<​li>​Il Ministero dell'​agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi  
- dell'​articolo 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente ​ 
- della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei  
- libri genealogici,​ dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi ​ 
- della specie suina, nonché l'​espletamento dei controlli e delle  
- valutazioni genetiche di cui all'​articolo 3. </li> 
-<​li>​Il Ministro dell'​agricoltura e delle foreste, fermo restando il  
- disposto dell'​articolo 77, primo comma, lettera c), del decreto del  
- Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare ​ 
- l'​unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri  
- genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli ​ 
- funzionali,​ può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di  
- natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.</​li>​ 
-</ol> 
- 
-<​center><​h3>​ 
-Capo II <br> 
-RIPRODUZIONE ANIMALE ​ 
-</​h3></​center>​ 
-<​strong><​center>​Art. 5.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<li>I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e  
- caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono ​ 
- soddisfare le seguenti condizioni: ​ 
- <ol style="​color:​ #515151; list-style-type:​lower-alpha;">​ 
- <​li>​in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro ​ 
- anagrafico di cui all'​articolo 3, od anche, per la specie suina, ​ 
- agli appositi registri degli ibridi di cui all'​articolo 3, comma 4;  
- nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere ​ 
- iscritti, oltreché al libro genealogico,​ anche all'​apposito repertorio ​ 
- degli stalloni di cui all'​articolo 3, comma 3.  
- Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto ​ 
- negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro ​ 
- anagrafico;</​li>​ 
- <​li>​per inseminazione artificiale:​ essere iscritti al libro genealogico, ​ 
- al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed  
- aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui  
- all'​articolo 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni ​ 
- genetiche l'​inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti ​ 
- fissati per l'​effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza  
- puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro  
- genealogico,​ all'​apposito repertorio degli stalloni, nonché possedere ​ 
- i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'​agricoltura e delle  
- foreste ai sensi dell'​articolo 3, comma 3. </li> 
- </​ol>​ 
-</li> 
-<​li>​In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche ​ 
- esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, ​ 
- sentito il Ministero dell'​agricoltura e delle foreste, autorizzare: ​ 
- <ol style="​color:​ #515151; list-style-type:​lower-alpha;">​ 
- <​li>​l'​impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché ​ 
- limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore ​ 
- della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non  
- iscritti ai rispettivi libri genealogici,​ per la fecondazione in  
- monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa ​ 
- azienda del riproduttore maschio;</​li> ​ 
- <​li>​l'​impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini  
- stalloni con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che  
- rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed  
- all'​indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati  
- istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico. </li> 
- </​ol>​ 
-</li> 
-<​li>​Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare ​ 
- l'​impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.</​li>​ 
-<li>I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere ​ 
- l'​istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di  
- soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze  
- diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base  
- alle norme di cui al comma 1. </li> 
-<​li>​È vietato, per le specie equina e suina l'​esercizio della fecondazione in  
- forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della  
- presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica ​ 
- naturale. </li> 
-<​li>​È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed  
- equina il trapianto embrionale, nonché l'​utilizzazione di altro materiale ​ 
- riproduttivo,​ a condizione che i citati embrioni o altro materiale ​ 
- riproduttivo provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro ​ 
- anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'​uopo stabiliti. 
- dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico. </li> 
-<​li>​In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la  
- fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente ​ 
- autorizzati dal Ministero dell'​agricoltura e delle foreste. </li> 
-</ol> 
-<​strong><​center>​Art. 6.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<​li>​Il Ministero dell'​agricoltura e delle foreste, su parere dell'​Istituto ​ 
- sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate,​ può  
- autorizzare,​ anche in deroga a quanto stabilito nell'​articolo 5,  
- l'​impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di  
- ricerca e di sperimentazione.</​li>​ 
-</ol> 
-<​strong><​center>​Art. 7.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<li>I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, ​ 
- originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi ​ 
- alla riproduzione,​ sia in monta naturale che per inseminazione ​ 
- artificiale,​ purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali ​ 
- disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è  
- altresì ammesso l'​impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni, 
- provenienti da animali originari di tali Paesi. </li> 
-<li>I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi  
- terzi, sono ammessi alla riproduzione,​ sia in monta naturale che per  
- inseminazione artificiale,​ alle stesse condizioni stabilite in Italia ​ 
- per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso ​ 
- dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del  
- Ministro dell'​agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è  
- altresì ammesso l'​impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni ​ 
- provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse ​ 
- condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari ​ 
- dei Paesi comunitari. </li> 
-<​li>​In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la  
- fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente ​ 
- autorizzati dal Ministero dell'​agricoltura e delle foreste. </li> 
-</ol> 
-<​strong><​center>​Art. 8.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<​li>​Il Ministro dell'​agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla  
- data di entrata in vigore della presente legge provvede ad emanare, ​ 
- di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente ​ 
- per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui  
- all'​articolo 12 della legge 23.agosto 1988, n. 400, apposito regolamento ​ 
- di esecuzione ai sensi dell'​articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto ​ 
- 1988, n. 400, in materia di: 
- <ol style="​color:​ #515151; list-style-type:​lower-alpha;">​ 
- <​li>​istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli  
- impianti per l'​inseminazione artificiale,​ nonché di requisiti sanitari ​ 
- che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare ​ 
- nelle stesse stazioni ed impianti;</​li>​ 
- <​li>​requisiti sanitari per prelievo, conservazione,​ impiego e  
- distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;</​li>​ 
- <​li>​certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione ​ 
- dei dati riguardanti la riproduzione animale; </li> 
- <​li>​requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'​importazione ed  
- esportazione dei riproduttori,​ del relativo materiale di riproduzione, ​ 
- nonché di ovuli ed embrioni. </li> 
- </​ol>​ 
-</li> 
-</ol> 
- 
-<​center><​h3>​ 
-Capo III <br> 
-SANZIONI ​ 
-</​h3></​center>​ 
-<​strong><​center>​Art. 9.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<li>A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti ​ 
- embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto ​ 
- previsto nell'​articolo 5. si applicano, salvo che il fatto costituisca ​ 
- reato, le seguenti sanzioni amministrative: ​ 
- <ol style="​color:​ #515151; list-style-type:​lower-alpha;">​ 
- <​li>​il pagamento della somma di lire duemilioni per ciascun capo  
- adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale ​ 
- riproduttivo utilizzata nell'​ambito della specie bovina o bufalina;</​li>​ 
- <​li>​il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo  
- adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale ​ 
- riproduttivo utilizzata nell'​ambito della specie suina; nei casi di  
- utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui  
- all'​articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo  
- per ciascun capo;</​li>​ 
- <​li>​il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo adibito 
- o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale ​ 
- riproduttivo utilizzata nell'​ambito della specie ovina e caprina;</​li>​ 
- <​li>​il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo  
- adibito o della somma di lire duecentomila,​ per ogni dose di  
- materiale riproduttivo utilizzata nell'​ambito della specie equina; ​ 
- in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui  
- all'​articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un  
- terzo per ciascun capo. </li> 
- </​ol>​ 
-</li> 
-<​li>​Nelle ipotesi di cui alle lettere a., b., c. e d. del comma 1, il  
- materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la  
- distruzione a spese del contravventore;​ il capo o i capi utilizzati sono  
- sequestrati cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese  
- del contravventore.</​li>​ 
-</ol> 
-<​strong><​center>​Art. 10.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<​li>​Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano ​ 
- le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con  
- le seguenti modificazioni: ​ 
- <ol style="​color:​ #515151; list-style-type:​lower-alpha;">​ 
- <​li>​è escluso il pagamento in misura ridotta;</​li>​ 
- <​li>​il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne da comunicazione al  
- Ministero dell'​agricoltura e delle foreste - Direzione generale ​ 
- della produzione agricola. </li> 
- </​ol>​ 
-</li> 
-</ol> 
-<​center><​h3>​ 
-Capo IV <br> 
-DISPOSIZIONI FINALI ​ 
-</​h3></​center>​ 
-<​strong><​center>​Art. 11.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<li>I disciplinari di cui all'​articolo 3 attualmente vigenti in materia di  
- istituzione,​ di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei 
- controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono ​ 
- essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.</​li>​ 
-</ol> 
-<​strong><​center>​Art. 12.</​strong></​center>​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<​li>​L'​articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è sostituito dal seguente: <br> 
- «Art. 1. - 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione ​ 
- artificiale degli animali devono essere eseguiti: ​ 
- <ol style="​color:​ #515151; list-style-type:​lower-alpha;">​ 
- <​li>​da veterinari iscritti all'​albo professionale;​ </li> 
- <​li>​da operatori pratici di inseminazione artificiale,​ che abbiano ​ 
- ottenuto l'​idoneità ai sensi dell'​articolo 2, operanti nell'​ambito di  
- un impianto di inseminazione artificiale o presso allevamenti e  
- stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale ​ 
- seminale che si assume la responsabilità circa l'​impiego del seme».</​li>​ 
- </​ol>​ 
-</​li> ​ 
-</ol> 
-<br> 
-La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  
-"​Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana"​. È fatto  
-obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello  
-Stato.</​br>​ 
-<​br><​br>​ 
-Roma, addì 15 gennaio 1991<​br>​ 
-COSSIGA<​br>​ 
-ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri<​br>​ 
-SACCOMANDI, Ministro dell'​agricoltura e delle foreste.<​br>​ 
-<br> 
-Visto, il Guardasigilli:​ VASSALLI<​br>​ 
-<br> 
-<​center>​ 
-<​h3>​ALLEGATO</​h3>​ (articolo 2; articolo 3. comma 4)</​center>​ 
-<br> 
-<​h4>​Libro genealogico</​h4>​ 
-Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità,​ giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'​indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive. <br> 
-<br> 
-<​h4>​Registro anagrafico</​h4>​ 
-Per registro anagrafico si intende il registro tenuto una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'​indicazione dei loro ascendenti. <br> 
-<br> 
-<​h4>​Registro dei suini ibridi.</​h4> ​ 
-Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'​indicazione dei loro ascendenti.<​br>​ 
-<​br> ​ 
-<​h4>​Riproduttore di razza pura.</​h4> ​ 
-Per riproduttore di razza pura si intende un animale della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina e suina iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico stessa razza. <br> 
-<br> 
-<​h4>​Riproduttore equino di razza. </h4> 
-Per riproduttore equino di razza si intende un animale della specie equina proveniente dall'​incrocio o meticciamento programmato di animali di diverse razze pure della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico. <br> 
-<br> 
-<​h4>​Riproduttore suino ibrido. </h4> 
-Per riproduttore suino ibrido si intende l'​animale della specie suina: ​ 
-<ol style="​color:​ #515151; list-style-type:​lower-alpha;">​ 
-<​li>​che provenga da un incrocio pianificato:​ 
-<ol style="​color:​ #​515151">​ 
-<​li>​tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o  
-linee diverse;</​li> ​ 
- <​li>​tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse; </li> 
-<​li>​ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'​una o all'​altra delle categorie di cui ai numeri 1. e 2.; </li> 
-</ol> 
-</li> 
-<​li>​che sia iscritto in un registro. </li> 
-</ol> 
-</​html>​ 
  
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