Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529.

Il D.Lgs 529/92 è la norma che recepisce la direttitiva europea 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza. Relativamente ai libri genealogici e alla modalità della loro gestine, il decreto estende l'applicazione di quanto indicato nella precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 anche a tutte le specie e razze non ancora regolamentate (compreso, quindi, il Gatto). In questo modo viene uniformato il concetto di animale di razza ed è possibile stabilire le regole per la sua commercializzazione (che sono l'oggetto principale del decreto e che sono ben chiarite all'Art. 5). Questo dispositivo è fondamentale in quanto determina la prima definizione giudirica di Gatto di Razza.
Redazione web a cura di Riccardo Camuffo Commissione Tecnica Centrale

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529.

Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.

ART. 1

  1. Il presente decreto disciplina:

  1. l'istituzione, per gli animali, compresi nell'elenco di cui all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro genealogico, così come definito nell'allegato al presente decreto;
  2. l'istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato al presente decreto;
  3. la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2;
  4. la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonché sulla base della apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.

ART. 2

  1. I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'associazione nazionale a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformità delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.

ART. 3

  1. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
  2. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

ART. 4

  1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, lettera c) e nei libri genealogici o nei registri anagrafici ad essi relativi, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

ART. 5

  1. É consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
  2. É ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l'esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

ART. 6

  1. I disciplinari di cui all'art. 2 attualmente vigenti in materia di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono modificati in conformità alla normativa comunitaria ed alle disposizioni di cui al presente decreto.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste si provvederà al recepimento della normativa tecnica emanata dalla Comunità economica europea in applicazione della direttiva 91/174/CEE.

Libro genealogico

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e delle prestazioni riproduttive e produttive.

Registro anagrafico

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti, se noti, e delle eventuali prestazioni riproduttive e produttive.

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