Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente | ||
normative:commercializzazione [2009/08/20 13:45] 1 |
normative:commercializzazione [2018/06/18 23:41] (versione attuale) |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== La commercializzazione di un Gatto di Razza ====== | ====== La commercializzazione di un Gatto di Razza ====== | ||
- | Il Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza non ci occupa di commercializzazione. Questo perché la commercializzione non è una questione di carattere felinotecnico e, quindi, sta al di fuori del suo specifico ambito. | + | Il Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza non si occupa di commercializzazione. Questo perché la commercializzione non è una questione di carattere felinotecnico e, quindi, sta al di fuori del suo specifico ambito. |
Non di meno, l'esistenza di una Associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica presso la quale è stato istituito un Libro Genealogico rende applicabile anche ai Gatti le normative vigenti a livello nazionale e comunitario sulla commercializzazione degli animali di razza. | Non di meno, l'esistenza di una Associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica presso la quale è stato istituito un Libro Genealogico rende applicabile anche ai Gatti le normative vigenti a livello nazionale e comunitario sulla commercializzazione degli animali di razza. | ||
Linea 6: | Linea 6: | ||
Nello specifico, la commercializzazione di un animale di razza è regolamentata dal D.Lgs. 525/92, che recepisce la Direttiva Europea 91/174/CEE. | Nello specifico, la commercializzazione di un animale di razza è regolamentata dal D.Lgs. 525/92, che recepisce la Direttiva Europea 91/174/CEE. | ||
In particolare, la materia viene trattata nell'art.5 del Decreto. | In particolare, la materia viene trattata nell'art.5 del Decreto. | ||
+ | |||
===== L'art.5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 ===== | ===== L'art.5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 ===== | ||
Il primo comma del Decreto stabilisce che "è consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria [...] esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici [...] e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico". | Il primo comma del Decreto stabilisce che "è consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria [...] esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici [...] e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico". | ||
- | Calando la norma nella nostra realtà, la norma indica che un gatto può essere ceduto come "gatto di razza" solo se è iscritto ad un libro genealogico riconosciuto e solo se accompagnato dalla certificazione genealogica emessa dalla associazione che detiene il relativo libro. | + | Calando la norma nella nostra realtà, essa indica che un gatto può essere ceduto come "gatto di razza" solo se è iscritto ad un libro genealogico riconosciuto e solo se accompagnato dalla certificazione genealogica emessa dalla associazione che detiene il relativo libro. |
Ad oggi, l'unica associazione nazionale di allevatori che detenga un Libro Genealogico riconosciuto è l'ANFI (si vedano i DM 22790 del 05.06.2006 e il DM 12953 del 13.10.2008). | Ad oggi, l'unica associazione nazionale di allevatori che detenga un Libro Genealogico riconosciuto è l'ANFI (si vedano i DM 22790 del 05.06.2006 e il DM 12953 del 13.10.2008). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Linea 19: | Linea 31: | ||
===== La commercializzazione di un Gatto di Razza ===== | ===== La commercializzazione di un Gatto di Razza ===== | ||
- | <note important>Le seguenti indicazioni valgono per TUTTI i proprietari e allevatori che intendano cedere i propri soggetti nel rispetto della normativa vigente</note> | + | <note important>Le seguenti indicazioni valgono per TUTTI i proprietari e allevatori che intendano cedere i propri soggetti come gatti di razza nel rispetto della normativa vigente</note> |
Tutto ciò premesso, per la corretta commercializzazione di un Gatto di Razza, un proprietario o un allevatore può, a seconda dei casi: | Tutto ciò premesso, per la corretta commercializzazione di un Gatto di Razza, un proprietario o un allevatore può, a seconda dei casi: | ||
- | * **registrare una cucciolata presso l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e richiedere i Certificati Genealogici dei cuccioli**\\ Questa è la procedura più naturale per le cucciolate di soggetti già iscritti al Libro Genealogico e, quindi, più semplice per i soci ANFI o per chi non appartenga ad alcuna associazione felina e abbia avuto una cucciolata figlia di soggetti iscritti.\\ Nel corso della pratica relativa alla [[pratiche:denuncia_nascita|Denuncia di Nascita]] il proprietario di una femmina iscritta al Libro Genealogico può infatti richiedere l'emissione di un Certificato Genealogico per i cuccioli che ha indicato. Una volta ottenuto il Certificato Genealogico, i cuccioli potranno essere ceduti come Gatti di Razza ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 529/92. | + | * **registrare una cucciolata presso l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e richiedere i Certificati Genealogici dei cuccioli**\\ Questa è la procedura più naturale per le cucciolate figlie di soggetti già iscritti al Libro Genealogico e, quindi, più semplice per i soci ANFI o per chi non appartenga ad alcuna associazione felina e abbia avuto una cucciolata figlia di soggetti iscritti.\\ Nel corso della pratica relativa alla [[pratiche:denuncia_nascita|Denuncia di Nascita]] il proprietario di una femmina iscritta al Libro Genealogico può infatti richiedere l'emissione di un Certificato Genealogico per i cuccioli che ha indicato. Una volta ottenuto il Certificato Genealogico, i cuccioli potranno essere ceduti come Gatti di Razza ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 529/92. |
| | ||
- | * **richiedere l'iscrizione per quei soggetti nati da Associazioni italiane che non detengono L.G. riconosciuti**\\ Di questa [[pratiche:iscrizione_altri|particolare procedura di iscrizione]] possono usufruire tutti coloro che abbiamo intenzione di cedere un gatto come Gatto di Razza e abbiano un pedigree registrato presso una associazione italiana che non detiene un Libro Genealogico riconosciuto dalla Stato. L'Ufficio Centrale, a fronte di corretta documentazione prodotta, è infatti tenuto a emettere un Certificato Genealogico che è la esatta trascrizione dell'originale inviato dal proprietario o dall'allevatore. Anche in questo caso, ottenuto il Certificato Genealogico, i soggetti potranno essere ceduti come Gatti di Razza ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 529/92. | + | * **richiedere l'iscrizione al Libro Genealogico per quei soggetti nati da Associazioni italiane che non detengono L.G. riconosciuti**\\ Di questa [[pratiche:iscrizione_altri|particolare procedura di iscrizione]] possono usufruire tutti coloro che abbiamo intenzione di cedere un gatto come Gatto di Razza e abbiano un pedigree registrato presso una associazione italiana che non detiene un Libro Genealogico riconosciuto dallo Stato. L'Ufficio Centrale, a fronte di corretta documentazione prodotta, è infatti tenuto a emettere un Certificato Genealogico che è la esatta trascrizione dell'originale inviato dal proprietario o dall'allevatore. Anche in questo caso, ottenuto il Certificato Genealogico, i soggetti potranno essere ceduti come Gatti di Razza ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 529/92. |
- | === Quando non è necessaria la trascrizione === | + | * **richiedere l'iscrizione al Libro Genealogico per quei soggetti nati in Italia da membri di Associazioni estere o sovra nazionali **\\ Questo caso particolare riguarda allevatori e proprietari iscritti ad associazioni estere -es. altre associazioni membre della FIFe- o sovra nazionali, come CFA o TICA. Se un allevatore o proprietario si trova in questa situazione e vuole cedere un soggetto come gatto di razza, seguirà le stesse indicazioni previste al punto precedente, relativo alla [[pratiche:iscrizione_altri|Iscrizione di soggetti nati in Italia da associazioni che non detengono Libri Genealogici riconosciuti]]. |
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ** Quando non è necessaria la trascrizione ** | ||
Ai fini della commercializzazione, non è necessaria la trascrizione al Libro Genealogico italiano nel caso in cui il soggetto che si intende cedere sia dotato di documento equipollente al Certificato Genealogico emesso dall'ANFI. | Ai fini della commercializzazione, non è necessaria la trascrizione al Libro Genealogico italiano nel caso in cui il soggetto che si intende cedere sia dotato di documento equipollente al Certificato Genealogico emesso dall'ANFI. | ||
- | Si tratta normalmente di soggetti di origine di paesi della Unione Europea che, come l'Italia, abbiano istituito un libro genealogico in armonia con le disposizione comunitarie (es. il LOOF francese). | + | Si tratta normalmente di soggetti originari di paesi della Unione Europea che, come l'Italia, abbiano istituito un libro genealogico in armonia con le disposizione comunitarie (es. il LOOF francese). |
+ | |||
+ | ===== Limitazioni alla commercializzazione ===== | ||
+ | L'art. 3.3 dell'Allegato B alle Norme tecniche vieta la commercializzazione di un Gatto di Razza nei seguenti casi: | ||
+ | - divieto di cessione a negozi | ||
+ | - divieto di domicilio presso negozi in conto vendita | ||
+ | - divieto di cessione in modalità come l'asta | ||
+ | \\ | ||
+ | A queste disposizioni devono attenersi non solo i soci ANFI, ma tutti coloro che abbiano soggetti dotati di un Certificato Genealogico emesso dall'Ufficio Centrale. Le dispozioni qui riportate, infatti, sono relative al Gatto di Razza e non alla associazione di appartenenza del suo proprietario. | ||
+ | |||
+ | Oltre ai precedenti divieti, per i soci ANFI si aggiunge anche il divieto di cedere gatti a laboratori (in questo caso, per gatti si intende "qualsiasi gatto", anche, quindi, i gatti di casa). | ||
+ | |||
+ | ===== Sanzioni ===== | ||
+ | Dal momento che la commercializzazione dei Gatti di Razza è soggetta alle specifiche normative citate, è opportuno che tutti gli interessati (indipendentemente dalla associazione felina di appartenenza) si attengano a quanto indicato per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla legge. | ||
+ | |||
+ | Il terzo comma dell'art.5 del D.Lgs. recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza [...] animali [//di Razza//] in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000". | ||
+ | |||
+ | Ad esempio, si può incorre in questa sanzione amministrativa quando: | ||
+ | * si cede un gatto di razza senza il relativo Certificato Genealogico emesso dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico. | ||
+ | * si fa un annuncio su un sito web come "Cedo cuccioli di razza senza pedigree". Questo comportamento è tra l'altro sanzionabile anche da molte associazioni feline; | ||
+ | * si trattiene la documentazione genealogica, che dovrebbe accompagnare la cessione, senza che le parti si siano accordate per iscritto in tal senso, ad esempio nel contratto di cessione; | ||
+ | |||
+ | |||
===== Approfondimenti e risorse === | ===== Approfondimenti e risorse === | ||
- | * Iscrizione LOI | + | * [[pratiche:iscrizione_lg|Iscrizione al Libro Genealogico]] |
- | * Iscrz | + | * [[pratiche:iscrizione_estero|Iscrizione da Associazioni estere]] |
+ | * [[pratiche:iscrizione_altri|Iscrizione da Associazioni italiane che non detengono LG riconosciuti]] | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Riccardo Camuffo | ||
+ | Commissione Tecnica Centrale |