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normative:cds_trasporto_animali [2009/08/31 21:56] 1 |
normative:cds_trasporto_animali [2018/06/18 23:41] (versione attuale) |
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Linea 1: | Linea 1: | ||
====== Trasporto animali : nuovo Codice della Strada ====== | ====== Trasporto animali : nuovo Codice della Strada ====== | ||
+ | Vengono qui riportati gli articoli del nuovo Codice della Strada relativi al trasporto di animali. | ||
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+ | Redazione web a cura di Riccardo Camuffo | ||
+ | Commissione Tecnica Centrale | ||
===== Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore ===== | ===== Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore ===== | ||
Linea 8: | Linea 11: | ||
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. | 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. | ||
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===== Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote ===== | ===== Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote ===== | ||
Linea 28: | Linea 32: | ||
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. | 7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. | ||
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+ | ===== Art. 182. Circolazione dei velocipedi ===== | ||
+ | 1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. | ||
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+ | 2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le manovre necessarie. | ||
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+ | 3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. | ||
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+ | 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. | ||
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+ | 5. E' vietato trasportare alle persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5. | ||
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+ | 6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. | ||
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+ | 7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti, e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'. | ||
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+ | ** 8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170. ** | ||
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+ | 9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento. | ||
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+ | 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 . La sanzione e' da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. | ||