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normative:cds_trasporto_animali [2009/08/31 21:56]
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normative:cds_trasporto_animali [2018/06/18 23:41] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
 ====== Trasporto animali : nuovo Codice della Strada ====== ====== Trasporto animali : nuovo Codice della Strada ======
 +Vengono qui riportati gli articoli del nuovo Codice della Strada relativi al trasporto di animali. 
 +\\ 
 +Redazione web a cura di Riccardo Camuffo 
 +Commissione Tecnica Centrale
  
 ===== Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore ===== ===== Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore =====
Linea 8: Linea 11:
  
 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,​ nonche'​ il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione,​ tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. ​ 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,​ nonche'​ il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione,​ tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. ​
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 ===== Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote ===== ===== Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote =====
Linea 28: Linea 32:
  
 7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. 7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.
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 +===== Art. 182. Circolazione dei velocipedi =====
 +1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'​altro. ​
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 +2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima liberta',​ prontezza e facilita'​ le manovre necessarie. ​
 +
 +3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. ​
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 +4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione,​ siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. ​
 +
 +5. E' vietato trasportare alle persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'​articolo 68, comma 5. 
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 +6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche,​ solo da quest'​ultimo. ​
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 +7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti, e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'​. ​
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 +** 8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170. **
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 +9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita'​ stabilite nel regolamento. ​
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 +10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da euro 23 a euro 92 . La sanzione e' ​ da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. 
  
  • normative/cds_trasporto_animali.1251752161.txt.gz
  • Ultima modifica: 2009/08/31 21:56
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