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normative:cds_trasporto_animali [2009/10/18 15:31]
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normative:cds_trasporto_animali [2018/06/18 23:41]
Linea 1: Linea 1:
-====== Trasporto animali : nuovo Codice della Strada ====== 
-Vengono qui riportati gli articoli del nuovo Codice della Strada relativi al trasporto di animali. 
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-Redazione web a cura di Riccardo Camuffo 
-Commissione Tecnica Centrale 
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-===== Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore ===== 
-1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta'​ di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 
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-2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'​ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione. ​ 
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-3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,​ nonche'​ il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione,​ tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. ​ 
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-===== Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote ===== 
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-1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita'​ per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. ​ 
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-1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. ​ 
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-2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento,​ ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.  
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-3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'​eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato,​ nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. ​ 
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-4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma I trainare o farsi trainare da altri veicoli. 
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-**5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'​asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilita'​ al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche'​ custoditi in apposita gabbia o contenitore.** ​ 
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-6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da euro 74 a euro 299 .  
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-6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.  
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-7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. 
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-===== Art. 182. Circolazione dei velocipedi ===== 
-1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'​altro. ​ 
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-2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima liberta',​ prontezza e facilita'​ le manovre necessarie. ​ 
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-3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. ​ 
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-4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione,​ siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. ​ 
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-5. E' vietato trasportare alle persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'​articolo 68, comma 5.  
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-6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche,​ solo da quest'​ultimo. ​ 
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-7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti, e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'​. ​ 
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-** 8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170. ** 
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-9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita'​ stabilite nel regolamento. ​ 
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-10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da euro 23 a euro 92 . La sanzione e' ​ da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.  
  
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  • Ultima modifica: 2018/06/18 23:41
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