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Codice civile : art. 2135

Viene qui riportato l'art. 2135 del Codice Civile, che definisce il permitro delle attività dell'imprenditore agricolo. L'articolo è contenuto nella Sezione I, delle Disposizioni generali, capo II, della Impresa Agricola, del Libro V, della Disciplina delle attività professionali. L'articolo è applicabile a tutti coloro per cui la pratica dell'allevamento felino sia la principale o unica attività.
Redazione web a cura di Riccardo Camuffo Commissione Tecnica Centrale

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

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  • Ultima modifica: 2009/10/18 15:30
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