L’allevamento del gatto di razza in Italia è stato riconosciuto con decreto ministeriale n. 12953 del 13/10/2008, ma dal punto di vista fiscale non è ancora regolamentato da alcuna specifica legge, ancorchè l’art. 2135 del codice civile sancisce che l’allevamento di animali (in generale) qualifica l’allevatore come imprenditore agricolo. Mentre, ad esempio, l’allevamento del cane è ben definito sia dal punto di vista giuridico che fiscale, per il gatto nulla è previsto.
In assenza quindi di norme specifiche ci si deve rapportare all’allevamento “generico” di animali non da reddito. Si possono distinguere tre casistiche generali:
E’ da tenere ben presente che se anche si produce una sola cucciolata all’anno ma per più anni, anche non consecutivi, questa fiscalmente non può essere considerata prestazione occasionale.
Da qualche anno è possibile, per i possessori di animali, detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese veterinarie sostenute nel corso dell’anno e comprovate dal rilascio della relativa fattura. In effetti la dicitura del rigo E29 è “spese veterinarie sostenute per la cura degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva”. Per l’anno 2008 sono detraibili nella misura del 19% , per un importo massimo di Euro 387,34 e la franchigia è di Euro 129,11.
Gianfranca Saronni