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Direttiva 91/174/CEE

Ambito di applicazione

La Direttiva 91/174/CEE stabilisce le condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza. La direttiva definisce cosa si debba intendere per animale di razza e quali debbano essere i criteri per la loro identificazione in modo tale che le singole legislazioni nazionali possano adeguarsi di conseguenza. La direttiva è stata recepita dalla legislazione italiana con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 525.


Redazione web a cura di Riccardo Camuffo Commissione Tecnica Centrale

Il testo della norma

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 05/04/1991 pag. 0037 - 0038 edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0232 edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0232
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per animali di razza: ogni animale d'allevamento contemplato nell'allegato II del trattato, i cui scambi non siano ancora stati oggetto di regolamentazione comunitaria zootecnica più specifica e che sia iscritto oppure registrato in un registro o in un libro genealogico tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

Articolo 3

All'articolo 1, lettera a) della direttiva 77/504/CEE le parole « compresi i bufali » vengono inserite dopo le parole « della specie bovina ».

Articolo 4

Al capitolo II dell'allegato A della direttiva 90/425/CEE, viene aggiunta la seguente rubrica: « Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza. GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37. »

Articolo 5

Fino all'applicazione di una regolamentazione comunitaria in materia, le condizioni applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, non devono essere più favorevoli di quelle vigenti negli scambi intracomunitari.

Articolo 6

Le modalità d'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36).

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN

1)
GU n. C 304 del 29. 11. 1988, pag. 6.
2)
GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 365.
3)
GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 25.
4)
GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8).
5)
GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/675/CEE (GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1).