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La commercializzazione di un Gatto di Razza

Il Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza non si occupa di commercializzazione. Questo perché la commercializzione non è una questione di carattere felinotecnico e, quindi, sta al di fuori del suo specifico ambito.

Non di meno, l'esistenza di una Associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica presso la quale è stato istituito un Libro Genealogico rende applicabile anche ai Gatti le normative vigenti a livello nazionale e comunitario sulla commercializzazione degli animali di razza.

Nello specifico, la commercializzazione di un animale di razza è regolamentata dal D.Lgs. 525/92, che recepisce la Direttiva Europea 91/174/CEE. In particolare, la materia viene trattata nell'art.5 del Decreto.

L'art.5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529

Il primo comma del Decreto stabilisce che “è consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria […] esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici […] e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico”.

Calando la norma nella nostra realtà, essa indica che un gatto può essere ceduto come “gatto di razza” solo se è iscritto ad un libro genealogico riconosciuto e solo se accompagnato dalla certificazione genealogica emessa dalla associazione che detiene il relativo libro.

Ad oggi, l'unica associazione nazionale di allevatori che detenga un Libro Genealogico riconosciuto è l'ANFI (si vedano i DM 22790 del 05.06.2006 e il DM 12953 del 13.10.2008).

La commercializzazione di un Gatto di Razza

<note important>Le seguenti indicazioni valgono per TUTTI i proprietari e allevatori che intendano cedere i propri soggetti come gatti di razza nel rispetto della normativa vigente</note>

Tutto ciò premesso, per la corretta commercializzazione di un Gatto di Razza, un proprietario o un allevatore può, a seconda dei casi:


Quando non è necessaria la trascrizione Ai fini della commercializzazione, non è necessaria la trascrizione al Libro Genealogico italiano nel caso in cui il soggetto che si intende cedere sia dotato di documento equipollente al Certificato Genealogico emesso dall'ANFI. Si tratta normalmente di soggetti originari di paesi della Unione Europea che, come l'Italia, abbiano istituito un libro genealogico in armonia con le disposizione comunitarie (es. il LOOF francese).

Limitazioni alla commercializzazione

L'art. 3.3 dell'Allegato B alle Norme tecniche vieta la commercializzazione di un Gatto di Razza nei seguenti casi:

  1. divieto di cessione a negozi
  2. divieto di domicilio presso negozi in conto vendita
  3. divieto di cessione in modalità come l'asta


A queste disposizioni devono attenersi non solo i soci ANFI, ma tutti coloro che abbiano soggetti dotati di un Certificato Genealogico emesso dall'Ufficio Centrale. Le dispozioni qui riportate, infatti, sono relative al Gatto di Razza e non alla associazione di appartenenza del suo proprietario.

Oltre ai precedenti divieti, per i soci ANFI si aggiunge anche il divieto di cedere gatti a laboratori (in questo caso, per gatti si intende “qualsiasi gatto”, anche, quindi, i gatti di casa).

Sanzioni

Dal momento che la commercializzazione dei Gatti di Razza è soggetta alle specifiche normative citate, è opportuno che tutti gli interessati (indipendentemente dalla associazione felina di appartenenza) si attengano a quanto indicato per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla legge.

Il terzo comma dell'art.5 del D.Lgs. recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza […] animali [di Razza] in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000”.

Ad esempio, si può incorre in questa sanzione amministrativa quando:

Approfondimenti e risorse



Riccardo Camuffo Commissione Tecnica Centrale